BIM e Nuovo codice dei Contratti Pubblici: cosa cambia?

La copertina dell'articolo BIM e nuovo codice appalti

Il 1° Luglio 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 36/2023, conosciuto anche come “nuovo Codice dei Contratti Pubblici”. Quali sono le relative implicazioni in ambito BIM che il decreto introdurrà?
All’interno di questo articolo cercheremo di riassumerle e far chiarezza sul tema.

La transizione da vecchio a nuovo codice

La pubblicazione del D.L 36/2023 è avvenuta in extremis il 1° Aprile 2023, con la compresenza in fase transitoria del “vecchio” art. 50/2016 e del nuovo codice. Era, quindi, possibile pubblicare bandi di gara sulla base del precedente D. Lgs. 50/2016.
Dal 30 giugno 2023, però, il vecchio codice è stato ufficialmente abrogato, nonostante rimanga valido per i procedimenti già in corso alla data di abrogazione.

In queste settimane (Settembre 2023), i primi bandi di gara saranno redatti e pubblicati secondo la nuova legislazione. Quest’ultima ha introdotto numerose novità e aggiornamenti a prassi già in uso. Tali evoluzioni hanno naturalmente ripercussioni anche sull’applicazione di metodi e strumenti di gestione informativa nei procedimenti pubblici.

Ma quindi, quali sono i cambiamenti?

Innanzitutto, la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione diventa sempre di più un aspetto chiave per l’ottimizzazione dell’operatività delle Stazioni Appaltanti e, quindi, del successo dei procedimenti pubblici in generale.

I principi del risultato e della fiducia – Articolo 1 e 2

Il salto di categoria che il nuovo codice degli appalti punta a fare è veicolato attraverso due principi, posizionati in apertura (articolo 1 e articolo 2), espressione della loro natura nevralgica all’interno delle disposizioni contenute nel decreto.

I due principi sono:

  • Il principio del risultato
  • Il principio della fiducia

In sintesi, le Stazioni Appaltanti ed enti concedenti che operano secondo il principio del risultato riescono ad eseguire le attività connesse ai contratti con massima tempestività e miglior rapporto qualità – prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Allo stesso tempo, il principio della fiducia valorizza l’attribuzione e l’esercizio del potere decisionale dei funzionari pubblici, ai quali è concessa maggior libertà di movimento nell’operare scelte, soprattutto se in funzione del principio del risultato.

Cambiamenti per il settore delle costruzioni

Inquadrato l’approccio da adottare nell’applicazione delle disposizioni del codice, quali sono le nuove tematiche che maggiormente condizionano il settore delle costruzioni negli ambiti di progettazione, esecuzione, verifica, collaudo e manutenzione delle opere?

Sebbene tutto il testo presenti contenuti rilevanti, gli articoli su cui si concentra principalmente l’interesse del settore costruzioni sono i seguenti:

  • Articolo 41: Livelli e contenuti della progettazione
  • Articolo 43: Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

Articolo 41 – Due livelli di progettazione

Nell’Articolo 41 si evidenzia un primo grande cambiamento nella stratificazione della progettazione. Dai tre livelli del precedente codice, oggi sono richiesti soli due livelli di progettazione: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo.
Questa scelta, strettamente legata al principio del risultato, vuole semplificare e snellire l’iter per la realizzazione delle opere pubbliche. Ciò è supportato anche dalla reintroduzione dell’Appalto Integrato, che troviamo descritto all’Art.44.

Chiaramente il nuovo assetto comporta una ridistribuzione dei contenuti minimi richiesti. Non variano i permessi e i pareri necessari per rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte, storicamente demandati all’ambito definitivo, perciò sarà il nuovo PFTE a caricarsi di questo onere, andando ad aumentare il grado di dettaglio ad esso connesso.

I contenuti della progettazione esecutiva saranno coerenti con il progetto di fattibilità tecnico-economica alla sua base, ma nella sua sostanza il progetto esecutivo rimane pressoché similare al suo predecessore.
Sarà possibile in questa fase andare ad approfondire eventuali indagini condotte durante il PFTE, qualora queste siano necessarie ai fini dell’ingegnerizzazione del progetto.

In entrambe le fasi è disposto l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa al fine della

[…] razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche […]

in funzione dei contenuti dell’Articolo 43.

Articolo 43 – Applicazione del BIM

L’Articolo 43 unifica tutte le direttive sull’applicazione del Building Information Modeling all’interno dei procedimenti pubblici, espressi nei suoi 5 commi e successivamente approfondite nell’apposito allegato I.9 al codice, che disciplina la materia ai fini operativi.

Vediamo assieme nel dettaglio i singoli commi

Obbligatorietà del BIM

La data del 1° Gennaio 2025 viene esplicitata come unico termine temporale per l’utilizzo obbligatorio del BIM su appalti con importo a base di gara superiore a 1 milione di euro, a esclusione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Opere di qualsiasi natura precedentemente eseguite con metodi e strumenti di gestione informativa rimangono vincolati all’uso della metodologia BIM anche in fase di manutenzione.

BIM Facoltativo

Le stazioni appaltanti possono decidere di adottare metodi e strumenti di gestione informativa anche al di fuori dei confini dell’obbligatorietà, a patto che esse operino in conformità con le direttive contenute nell’Articolo 19 del Codice in merito ai “Principi e diritti digitali”.
Una possibile strategia di applicazione del BIM in contesto di non obbligatorietà passa attraverso l’individuazione di criteri premiali nella documentazione di gara. Tale scelta è vincolata al rispetto delle direttive contenute nell’allegato I.9.

Interoperabilità

L’utilizzo del BIM è subordinato all’uso di piattaforme interoperabili che sfruttano formati aperti non proprietari.
Questa disposizione si pone a tutela delle politiche sulla libera concorrenza per la fornitura delle tecnologie. È volta a favorire l’interscambio informativo tra la stazione appaltante e tutti gli stakeholder coinvolti.

Allegato I.9

In questo comma vengono esplicitati i contenuti definiti nell’allegato I.9, andando a elencare in maniera sintetica quanto verrà successivamente disciplinato nel dettaglio.
Si citano quindi misure legate agli adempimenti preliminari, criteri per garantire l’uniformità di applicazione della metodologia BIM, disposizioni su interoperabilità e modalità di adozione di processi di gestione informativa, contenuti minimi del Capitolato Informativo e regolamentazioni nell’applicazione delle normative tecniche nazionali e internazionali.

Regolamento

L’articolo si chiude con il comma che preannuncia l’abrogazione dell’allegato I.9 al momento dell’entrata in vigore di un apposito regolamento emanato con Decreto Ministeriale da parte del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, previo parere positivo da parte del Consiglio di Stato.
Tale decreto andrà a sostituire integralmente l’allegato I.9 anche in qualità di allegato al Codice stesso.

Uno schema che mostra come si sono sviluppate le varie fasi del Codice dei Contratti Pubblici

L’Allegato I9, approfondimento dedicato al BIM (gestione informativa)

A corredo dei contenuti dell’Art. 43, vi è quindi un intero Allegato che fornisce disposizioni maggiormente pratiche sull’adozione e applicazione del Building Information Modeling all’interno dei procedimenti pubblici.
L’allegato è sviluppato in numerosi commi. Al primo comma si dichiara come l’allegato

definisce le modalità e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Un dettaglio molto importante è che il presente codice dispone la qualificazione obbligatoria delle Stazioni Appaltanti per procedure di importo superiore ai 500.000,00€ attraverso l’iscrizione ai registri gestiti dall’ANAC.
Le disposizioni su modalità e soglie di qualificazione sono regolate dai contenuti dell’Art. 62 e Allegato II.4. L’uso di metodi e strumenti di gestione informativa concorre a tale qualifica come parametro di valutazione dei requisiti premianti e tale aspetto viene richiamato all’Art. 1, Comma 1 dell’allegato I.9.

L’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa da parte delle Stazioni Appaltanti rimane vincolata a quelle azioni che le precedenti normative chiamavano Adempimenti Preliminari.
Sebbene il testo della norma non citi direttamente questa definizione, permane invariata la suddivisione delle attività propedeutiche che i singoli enti devono portare a termine per richiedere e adottare la metodologia BIM all’interno delle commesse.

Il D.Lgs. 36 tuttavia ne ritocca le definizioni andando ad approfondire la questione nei suoi risvolti pratici e riprendono quanto già definito dal D.L 560/2017 e 312/2021.

Adempimenti preliminari per l’uso del BIM

Nello specifico, le tre azioni sono le seguenti:

  1. Piano di formazione del personale
  2. Piano di acquisizione e manutenzione di strumenti hardware e software
  3. Atto di organizzazione.

Quello che cambia rispetto al DM 312/2021 è la specifica che i tre adempimenti non solo devono essere definiti ma anche attuati, ovvero la metodologia BIM deve essere un processo ingranato nel tessuto operativo nell’ente in persone, strumenti e procedure.
L’obiettivo implicito è la creazione di una struttura BIM solida all’interno delle Stazioni Appaltanti, per massimizzarne l’efficacia all’interno dei procedimenti pubblici.
Per arrivare a questo è necessario un lavoro preliminare che, innanzitutto, formi le risorse coinvolte in relazione al ruolo ricoperto e alle responsabilità rivestite, mettendo loro a disposizione tutti gli strumenti hardware e software necessari allo svolgimento dei compiti a loro assegnati, all’interno di una struttura di procedure prestabilite sulla base delle esigenze dell’Ente.

Due tematiche centrali

Si aprono quindi due tematiche centrali: i ruoli BIM all’interno della PA, approfondito al comma 3, e la modalità di redazione dell’atto di organizzazione, che la norma dispone come integrato con i sistemi di gestione e di qualità dell’Ente, se presenti.

Per la prima volta si ha un quadro più preciso su come strutturare l’atto di organizzazione, fino a questo momento liberamente interpretato. Tali direttive portano verso l’integrazione del BIM alle procedure dell’Ente, in maniera precisa e soprattutto normata. Una specifica Prassi di Riferimento, la UNI/PdR 74/2019, guida la creazione del Sistema di Gestione BIM e lo fa appoggiandosi direttamente a quella che è la struttura del Sistema di Gestione e Qualità dato dallo schema ISO 9001:2015.
Questo perché la politica organizzativa generale dovrà tenere conto di ogni componente che concorre alle attività operative. Pertanto l’intera struttura dovrà osservare delle procedure e processi che integrino coerentemente le esigenze in relazione alle risorse, ruoli e attività gestiti dall’Ente in maniera univoca ed efficiente.

Ruoli BIM nella Stazione Appaltante

Il comma 3 dell’allegato I.9 esplicita l’organigramma BIM minimo che dovrà essere presente nella Stazione Appaltante.
Per ogni Ente dovrà essere nominato un CDE Manager e almeno un BIM Manager. Inoltre, in ogni procedimento in BIM dovrà essere presente un BIM Coordinator a supporto del RUP.
Tutte queste figure dovranno avere un adeguato livello di competenza, raggiunto anche attraverso l’attività formativa, che si lega nuovamente al tema degli adempimenti preliminari di cui al comma 2.

Ambiente di condivisione dati

L’Ambiente di Condivisione dei Dati, di cui al comma 4, diventa strumento imprescindibile per la Stazione Appaltante, che ne deve prevedere acquisizione e gestione, senza possibilità di demandare tali azioni agli Operatori Economici.
L’intera infrastruttura dovrà rispettare le direttive in merito al diritto d’autore, proprietà intellettuale e riservatezza dei dati, oltre a garantire l’interoperabilità delle informazioni con le altre banche dati della PA.

I temi dell’interoperabilità e il legame tra flussi BIM e ACDat proseguono poi al comma 5, dove viene esplicitato non solo che i dati debbano essere fruibili in formato aperto non proprietario. Tali formati, inoltre, devono essere standardizzati da organismi indipendenti in conformità a norme tecniche, chiaro riferimento alla ISO 16739 che regolamenta l’IFC.

In scia con questo, la norma prosegue riconfermando l’opportunità di riferirsi a norme tecniche internazionali e nazionali secondo una gerarchia predefinita, come già previsto dal DM 312/2021, citando direttamente la UNI EN ISO 19650 e la norma UNI 11337.

L’obiettivo rimane quello dell’uniformità di applicazione dei metodi di gestione informativa per garantire migliori risultati e omogeneità nei processi delle Stazioni Appaltanti, soprattutto sul tema dell’espressione dei requisiti informativi attraverso il Capitolato Informativo.

Commi finali

I seguenti commi 8 e 9 procedono quindi ad esplicitare i contenuti minimi del Capitolato Informativo, in relazione al livello di progettazione a cui si riferiscono. La norma prosegue ai commi successivi andando a definire regolamentazioni nella gestione dei procedimenti BIM per quanto concerne la documentazione coinvolta, i soggetti responsabili delle singole azioni e i tempi entro i quali espletare tali attività.
Viene inoltre chiarita la posizione di metodi e strumenti di gestione informativa in relazione al coordinamento, la direzione lavori e il collaudo dell’opera e tutte le attività ad esse connesse.

Tenuto conto del fatto che l’abrogazione del D. Lgs. 50/2016 e relativi decreti connessi ha fatto decadere l’obbligatorietà del BIM, al netto dell’unica soglia di 1 milione di euro per il 2025 come descritto al comma 1 dell’Art.43 del presente codice, rimane aperta la possibilità dell’uso facoltativo dei metodi e strumenti di simulazione elettronica per le Stazioni Appaltanti.
Al comma 12 dell’Allegato I.9 troviamo una serie di criteri che possono essere associati a un punteggio premiale da assegnare alle offerte migliorative proposte dai candidati offerenti.

L’allegato si chiude con l’istituzione di una commissione di monitoraggio per la valutazione nel tempo degli esiti delle nuove disposizioni, con l’obiettivo di aggiornarle qualora vi sia la necessità.

Considerazioni finali, cosa è cambiato?

Il quadro che emerge dopo questa analisi non si distacca di molto dal cammino intrapreso dalla normativa precedente.
Il nuovo testo aggiorna i contenuti in relazione alle esperienze fatte negli ultimi anni, riconfermando la necessità della transizione digitale dei procedimenti pubblici legati alla progettazione, costruzione e manutenzione delle opere. Per la prima volta si è creato un legame diretto al codice dell’amministrazione digitale, integrando quindi il BIM a pieno titolo nei processi della Pubblica Amministrazione.

Leggi gli articoli e l’allegato

+Articolo 41 – Due livelli di progettazione
1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche
per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43;
h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera.
+Articolo 43, comma 1 – Obbligatorietà del BIM
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
+Articolo 43, comma 2 – BIM facoltativo
2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all’articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all’adozione delle misure stabilite
nell’allegato I.9.
+Articolo 43, comma 3 – Interoperabilità
3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto.
+Articolo 43, comma 4 – Allegato I.9
4. Nell’allegato I.9 sono definiti:
a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
b) i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell’informazione;
c) le misure necessarie per l’attuazione dei processi di gestione dell’informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell’interoperabilità dell’anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;
d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l’uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.
+Articolo 43, comma 5 – Regolamento
5. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.